Epigrafe
LEGGE
7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
CAPO I
PRINCIPI
ARTICOLO N.1
Principi generali dell'attività amministrativa (1).
Art. 1.
1-bis.
La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato
salvo che la legge disponga diversamente (3).
1-ter.
I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano
il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1,
con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge (4).
2. La
pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
(1)
Rubrica inserita dall’articolo
21, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma
modificato dall’articolo
1, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente dall'articolo
7, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(3) Comma
aggiunto dall’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(4) Comma
aggiunto dall’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente modificato dall'articolo
7, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69
e dall'articolo
1, comma 37, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
ARTICOLO N.2
Conclusione del procedimento (1) (2)
Art. 2.
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita'
o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono
il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (3).
2.
Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. .
3.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai
sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i
propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza (4).
4.
Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili
termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta
anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I
termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la
sola esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione (5).
5.
Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità
di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i
termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza.
6. I
termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
7.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere
sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per
l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La
tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti
(6).
9. La
mancata o tardiva emanazione del provvedimento [nei termini] costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonche'
di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (7).
9-bis.
L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario
di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione e' pubblicata, in formato
tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del
soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo
del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita'
oltre a quella propria (8).
9-ter.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello
superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta'
di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un commissario (9).
9-quater.
Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di
ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla
legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica (10).
9-quinquies.
Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti [di cui all' articolo 2 ] e quello effettivamente impiegato (11)
(12).
(1)
Articolo modificato dagli articoli 2 e 21, comma 1, lettera b), della legge 11
febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 3, comma 6-bis,
del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 18 giugno 2009, n. 69. Vedi inoltre l'articolo 7,
comma 3, della legge 69/2009 medesima.
(2) Per
l'attuazione del presente articolo, vedi il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142, il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 144, il D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231,
(3) Comma
modificato dall'articolo
1, comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
(4) Per
l'attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275. Per il regolamento
recante attuazione del presente comma, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del
personale della Guardia di finanza, vedi il D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147. Per il regolamento di
attuazione del presente comma, riguardante i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata
non superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214.
(5) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, vedi D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109. Per il regolamento di
attuazione di cui al presente comma, riguardante i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata
superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58.
(6) Comma inizialmente sostituito dall' articolo
3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010,
n. 104 e successivamente dall’articolo
1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(7) Comma sostituito dall’articolo
1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(8) Comma inizialmente inserito dall’articolo
1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e successsivamente
modificato dall'articolo
13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(9) Comma inserito dall’articolo
1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(10) Comma inserito dall’articolo
1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(11) Comma inserito dall’articolo
1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(12) Per l'attuazione del presente articolo vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 e il D.P.C.M. 8 settembre 2011 n.178.
ARTICOLO N.2 bis
Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella
conclusione del procedimento (1)
Art. 2-bis.
1. Le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
1-bis.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di
parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di
ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge,
da un regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 . In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a
titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento
(2).
[2. Le
controversie relative all’applicazione del presente
articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.] (3)
(1)
Articolo inserito dall'articolo
7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(2) Comma
inserito dall'articolo
28, comma 9, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con
modificazioni, dalla Legge
9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma
abrogato dall'articolo
3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010,
n. 104.
ARTICOLO N.3
Motivazione del provvedimento (1)
Art. 3.
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed
il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in
relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La
motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
3. Se
le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma
della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.3 bis
Uso della telematica (1)
Art. 3-bis
1.
Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni
pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (2).
(1)
Articolo inserito dall'articolo
3 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) In
riferimento al presente articolo vedi: Circolare
AGEA 4 novembre 2009, n. 49; Circolare
AGEA 27 aprile 2009, n.25.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARTICOLO N.4
Unità organizzativa responsabile del procedimento (1)
(2) (3)
Art. 4.
1.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le
disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
(1)
Rubrica apposta dall'articolo
21, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Vedi,
anche, il D.P.R.
23 dicembre 2005, n. 303.
(3) Per
l'attuazione del presente articolo, vedi
ARTICOLO N.5
Responsabile
del procedimento (1)
Art.
5.
1. Il
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui
al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
4.
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.6
Compiti del responsabile del procedimento (1)
Art. 6.
1. Il
responsabile del procedimento:
a)
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l'emanazione di provvedimento;
b)
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)
propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce
le conferenze di servizi di cui all'articolo
14;
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi
e dai regolamenti;
e)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente
per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone
la motivazione nel provvedimento finale (2) .
(1) Rubrica apposta dall'articolo
21, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Lettera modificata dall'articolo
4 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.6 bis
(Conflitto di interessi) (1).
Art. 6-bis.
1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale».
(1)
Articolo inserito dall'articolo
1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ARTICOLO N.7
Comunicazione di avvio del procedimento (1)
Art. 7.
1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari (2) .
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) A norma
dell'articolo
15, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166, per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non
superiore a 200.000 euro, di cui al disposto del presente articolo, si intende
adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un
quotidiano a diffusione locale.
ARTICOLO N.8
Modalità
e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (1)
Art. 8.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'amministrazione competente;
b)
l'oggetto del procedimento promosso;
c)
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la
data entro la quale, secondo i termini previsti dall' articolo
2 , commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi
esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (2);
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza (2) ;
d)
l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2)
Lettera inserita dall'articolo
5 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.9
Intervento nel procedimento (1)
Art. 9.
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento.
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lettera i), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.10
Diritti dei partecipanti al procedimento (1)
Art. 10.
1. I
soggetti di cui all'articolo
7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo
9 hanno diritto:
a) di
prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo
24;
b) di
presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.10 bis
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza (1)
Art. 10-bis
1.
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in
materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione (2) (3).
(1) Articolo inserito dall'articolo
6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato dall'articolo
9, comma 3, della legge 1 novembre 2011, n. 180.
(3) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare
AGEA 30 novembre 2009, N. 51.
ARTICOLO N.11
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
(1)
Art. 11.
1-
bis . Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro
interessati (3).
2.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i princìpi del codice civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3 (4).
3.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis.
A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa,
in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è
preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento (5).
[5. Le
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. ] (6)
(1)
Rubrica inserita dall’articolo
21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma
modificato dall’articolo
7, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma
aggiunto dall’articolo
3-quinques, comma 1, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(4) Comma
modificato dall'articolo
1, comma 47, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
(5) Comma
aggiunto dall’articolo
7, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(6) Comma abrogato dall'articolo
4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio
2010, n. 104.
ARTICOLO N.12
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (1)
Art. 12.
1. La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione [ed
alla pubblicazione] da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi (2).
(1)
Rubrica apposta dall'articolo
21, comma 1, lettera n), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma
modificato dall'articolo
52, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
ARTICOLO N.13
Ambito di applicazione delle norme sulla
partecipazione (1)
Art. 13.
1. Le
disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione.
2.
Dette disposizioni non si applicano altresi' ai
procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme
che li regolano, nonche' ai procedimenti previsti dal
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (1).
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lettera o), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma
modificato dall'articolo
22 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO N.14
Conferenza di servizi (1) (2) (A)
Art. 14.
1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente puo' indire una
conferenza di servizi (3).
2. La
conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu'
amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle
determinazioni delle amministrazioni competenti (4).
3. La
conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta all'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. [Per i lavori pubblici si continua ad
applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.] (5)
4.
Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu'
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente
per l'adozione del provvedimento finale.
5-bis.
Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti
informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni (7) (8).
(1)
Articolo modificato dall’articolo
2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo
3-bis, comma 1, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall’articolo
17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall’articolo
2, comma 28, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e da ultimo
sostituito dall’articolo
9, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2)
Rubrica inserita dall’articolo
21, comma 1, lettera p), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma modificato dall'articolo
49, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(3) Comma modificato dall’articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(4) Comma modificato dall’articolo
8, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente dall'articolo
49, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(5) Comma modificato dall’articolo
8, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(6) Comma aggiunto dall’articolo
8, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(7) Vedi, anche, l'articolo
1, comma 265, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l' articolo
1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio
INPS 27 giugno 2013, n. 10357.
ARTICOLO N.14 bis
Conferenza di servizi preliminare (1) (2)
Art. 14-bis.
1. La
conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata
richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare,
da uno studio di fattibilita, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari
atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni
dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente
(3).
1-bis.
In relazione alle procedure di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza
dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio
di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo
stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del
progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia
posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento (4).
2.
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine
di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale
sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse
da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non
emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso (5).
3.
Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro
trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita'
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione
del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che
costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative,
compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali
elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso.
3-bis.
Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3 (6).
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto
definitivo.
5.
Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in
sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In
caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base
del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni (7).
(1)
Articolo aggiunto dall’articolo
17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente
sostituito dall’articolo
10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lettera q), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma
modificato dall'articolo
9, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(4) Comma
aggiunto dall'articolo
3, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(5) Comma
modificato dall'articolo
9, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(6) Comma
aggiunto dall'articolo
9, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(7) Vedi
l' articolo
1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.
ARTICOLO N.14 ter
Lavori della conferenza di servizi (1) (2)
Art.
14-ter.
01.
La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla
data di indizione (3)
1. La
conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo'
svolgersi per via telematica (4).
2. La
convocazione della prima riunione della conferenza di
servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro
i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una
diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della
riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni
successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita'
preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli
unici per le attivita' produttive e per l'edilizia,
ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita' competenti
concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti
il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi
che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza
del Ministero per i beni e le attivita' culturali
(5).
2-bis.
Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza,
alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (6).
2-ter.
Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i
gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi
menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'.
Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con
congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.
Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di
agevolazione (7).
3.
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza
o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che
vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione
conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni,
salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente
tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (8).
3-bis.
In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva,
in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a
tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (9).
4.
Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei casi in cui sia richiesta
4-bis.
Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli
adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini
della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (11).
5.
Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente
6.
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso
un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
ai commi 3 e
7. Si
considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita',
alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di
VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza,
non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata (14).
[ 9. Il
provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma
6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza.] (15)
10.
Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA,
nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e
in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati.
(1)
Articolo aggiunto dall’articolo
17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente
sostituito dall’articolo
11, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2)
Rubrica inserita dall’articolo
21, comma 1, lettera r), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma
anteposto dall’articolo
10, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(4) Comma
modificato dall’articolo
9, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(5) Comma
modificato dall’articolo
10, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente dall'articolo
49, comma 2, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(6) Comma
aggiunto dall’articolo
9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(7) Comma
aggiunto dall’articolo
9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(8) Comma
modificato dall’articolo
10, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(9) Comma
aggiunto dall'articolo
49, comma 2, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(10)
Comma modificato dall’articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(11)
Comma modificato dall’articolo
10, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente dall'articolo
49, comma 2, lettera b-bis), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(12)
Comma aggiunto dall'articolo
49, comma 2, lettera c), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(13)
Comma aggiunto dall’articolo
10, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente sostituito dall'articolo
49, comma 2, lettera d), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 .
(14)
Comma modificato dall’articolo
10, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente sostituito dall'articolo
49, comma 2, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 .
(15) Comma sostituito dall’articolo
10, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente soppresso dall'articolo
49, comma 2, lettera f), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 .
ARTICOLO N.14 quater
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di
servizi (1) (2)
Art. 14-quater.
1. Il
dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', regolarmente convocate alla conferenza di
servizi, a pena di inammissibilita', deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non
puo' riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (3).
[2. Se
una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito
della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo
14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e'
immediatamente esecutiva.] (4)
3. Se
il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in
una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell’intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla
delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione
della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle
amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato,
dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell’amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i
partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche
volta a modificare il progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta nel
termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità
della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le
soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l’intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono
finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se
all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione
dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate (5) (6).
[3-bis.
Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o
da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la
determinazione sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro
dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il
dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso
tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente
della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza
unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a
sessanta giorni.] (7)
[3-ter.
Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis
[3-quater.
In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3
e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano
ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso
l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la
determinazione sostitutiva in caso di dissenso.] (9)
3-quinquies.
Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (10).
[4.
Quando il dissenso e' espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3
sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a
partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.] (11)
5.
Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (12).
(1)
Articolo aggiunto dall’articolo
17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente
sostituito dall’articolo
12, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2)
Rubrica inserita dall’articolo
21, comma 1, lettera s), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma
modificato dall’articolo
49, comma 3, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(4) Comma
abrogato dall’articolo
11, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(5)
(6) Comma
sostituito dall’articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15,
dall’articolo
49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
successivamente modificato dall'articolo
5, comma 2, lettera b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e, da
ultimo, sostituito dall'articolo
33-octies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(7) Comma
aggiunto dall’articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il
presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’ articolo
49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(8) Comma
aggiunto dall’articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il
presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’ articolo
49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(9) Comma
aggiunto dall’articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il
presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’ articolo
49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(10)
Comma aggiunto dall’articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(11)
Comma abrogato dall’articolo
11, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(12) Vedi
l' articolo
1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.
ARTICOLO N.14 quinquies
Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto (1)
Art. 14-quinquies
1.
Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del
progetto definitivo in relazione alla quale trovino
applicazione le procedure di cui agli articoli
37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , sono
convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti
aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all' articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994 , ovvero le società di
progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
(1)
Articolo inserito dall'articolo
12, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.15
Accordi fra pubbliche amministrazioni (1)
Art. 15.
1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dall'articolo
11, commi 2 e 3 (2).
2-bis.
A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell' articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con firma elettronica avanzata, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.». Dall’attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente
(3).
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, letterat), della legge 11 febbraio 2005,
n. 15.
(2) Comma
modificato dall' articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 .
(3) Comma
inserito dall'articolo
6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
ARTICOLO N.16
Attività consultiva (1) (2)
Art. 16.
1.
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non
può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta (3).
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in
caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (5).
4.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i
termini di cui al comma 1 possono essere interrotti
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate (6).
5. I
pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici (7).
6.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis.
Resta fermo quanto previsto dall' articolo 127 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni (8).
(1)
Rubrica inserita dall’articolo
21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) A
norma dell'articolo
2, comma 5, del O.P.C.M. 8 luglio 2004, n.
(3) Comma
sostituito dall’articolo
17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successivamente modificato dall'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Comma
sostituito dall’articolo
17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successivamente dall'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(5) Comma
sostituito dall’articolo
17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(6) Comma
sostituito dall’articolo
17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successivamente modificato dall'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(7) Comma
sostituito dall'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(8) Comma
aggiunto dall'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
ARTICOLO N.17
Valutazioni tecniche (1)
Art. 17.
1.
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali
organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di
competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti
pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso
di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della
salute dei cittadini.
3.
Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
16.
(1)
Rubrica nserita dall'articolo
21, comma 1, lettera v), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.18
Autocertificazione (1)
Art.
18.
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
[ Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla Commissione di cui all'articolo
27. ] (2)
2. I
documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per
l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero
sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti (3).
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione
procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
(1)
Rubrica inserita dall’articolo
21, comma 1, lettera z), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma
modificato dall'articolo
1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007 n. 157.
(3) Comma
sostituito dall’articolo
3, comma 6-octies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
ARTICOLO N.19
Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia (1) (2).
Art.
19.
1.
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla
legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e'
sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli
46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 , nonche', ove
espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'
articolo
38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e
dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono
corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui
al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi
elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante
posta raccomandata con avviso di ricevimento , ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si
considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione
(3).
4.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del
comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di
un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell'attivita' dei privati alla
normativa vigente (5).
4-bis.
Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ,
e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (6)
[5. Il
presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ,
e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso
giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste
dall'articolo 20.] (7)
6.
Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita',
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis.
Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al
primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni.
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi'
ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia, alle responsabilita'
e alle sanzioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 , e dalle
leggi regionali (8).
6-ter.
La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle
verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia,
esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (9).
(1)
Articolo modificato dall’articolo
3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, dall’articolo
2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo
21, comma 1, lettera aa), della legge 11 febbraio
2005, n. 15 , dall’articolo
3, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 dall’articolo
9, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall’articolo
85, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
e da ultimo sostituito dall’articolo
49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(2) Per
l’interpretazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’articolo
5, comma 2, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(3) Comma
modificato dall’articolo
5, comma 2, lettera b), numero 2),del D.L. 13 maggio 2011, n. 70,
dall' articolo
1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e dall'articolo
13, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(4) A
norma dell' articolo
1, comma 9, dell'O.P.C.M. 26 febbraio 2011, n. 3926,
il termine di 60 giorni di cui al presente comma , primo periodo e' ridotto a
15 giorni.
(5) Comma
modificato dall'articolo
6, comma 1, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(6) Comma
aggiunto dall’articolo
2, comma 1-quinques, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125.
(7) Comma
abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’articolo
4, comma 1, numero 14), dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.
(8) Comma
aggiunto dall’articolo
5, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70
e successivamente modificato dall'articolo
6, comma 1, lettera b), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(9) Comma
aggiunto dall'articolo
6, comma 1, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138
ARTICOLO N.20
Silenzio assenso (1) (2) (3)
Art.
20.
1.
Fatta salva l'applicazione dell' articolo 19 , nei
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all' articolo 2 , commi 2 o 3, il provvedimento di diniego,
ovvero non procede ai sensi del comma 2.
3.
Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies .
4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano
agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo
e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi
formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione
come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (4).
5. Si
applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis (5).
[5-bis.
Ogni controversia relativa all'applicazione del
presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.] (6)
(1)
Articolo modificato dall’articolo
3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, dall’articolo
21, comma 1, lettera bb), della legge 11 febbraio
2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo
3, comma 6-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) Per
la disciplina dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L.
14 marzo 2005, n. 35 vedi l'articolo
3, comma 6 sexies del medesimo decreto-legge.
(3) A
norma dell'articolo
8-bis, comma 1, del D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con
modificazioni, in legge
27 gennaio 2006, n.
(4) Comma
modificato dall’articolo
9, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(5) Comma
sostituito dall’articolo
7, comma 1, lettera d), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(6) Comma
aggiunto dall’articolo
2, comma 1-sexies, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 e
successivamente abrogato dall'articolo
4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo
1, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 15 novembre 2011,
n. 195.
ARTICOLO N.21
Disposizioni sanzionatorie (1)
Art. 21.
1.
Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli
19 e
2. Le
sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in
difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all'attività ai sensi degli articoli
19 e
2-bis.
Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività
soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli
19 e 20
(2) .
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lett. cc), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma
aggiunto dall'articolo
3, comma 6-nonies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 .
Efficacia ed invalidità del provvedimento
amministrativo. Revoca e recesso (1)
(1) Capo inserito dall'articolo 14, comma 1, della
legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.21 bis
Efficacia del provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati (1)
Art. 21-bis
1. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia
nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso
effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei
casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere
sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata
efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi
carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
(1)
Articolo inserito dall'articolo
14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.21 ter
Esecutorietà (1)
Art. 21-ter
1.
Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli
obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il
termine e le modalità dell'esecuzione da parte del
soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche
amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla
legge.
2. Ai
fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva
dei crediti dello Stato.
(1)
Articolo inserito dall'articolo
14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.21 quater
Efficacia ed esecutività del provvedimento (1)
Art. 21-quater
1. I
provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
(1)
Articolo inserito dall'articolo
14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.21 quinquies
Revoca del provvedimento (1).
Art. 21-quinquies
1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario,
il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole
può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. [Le
controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (2)
1-bis.
Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati e' parametrato
al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita'
di tale atto con l'interesse pubblico (3).
[1-ter.
Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati e' parametrato
al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita'
di tale atto con l'interesse pubblico.] (4)
(1)
Articolo inserito dall’articolo
14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma
modificato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo
4, comma 1, numero 14, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.
(3) Comma
inserito dall’articolo
13, comma 8-duodevicies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.
(4) Comma
inserito dall’articolo
12, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e
successivamente abrogato dall'articolo
62, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
ARTICOLO N.21 sexies
Recesso dai contratti (1)
Art. 21-sexies
1. Il
recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei
casi previsti dalla legge o dal contratto.
(1)
Articolo inserito dall'articolo
14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.21 septies
Nullità del provvedimento (1)
Art. 21-septies
1. È
nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che
è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato, nonché negli
altri casi espressamente previsti dalla legge.
[2. Le
questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione
o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.] (2)
(1) Articolo
inserito dall'articolo
14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma
abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo
4, comma 1, numero 14, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.
ARTICOLO N.21 octies
Annullabilità del provvedimento (1)
Art. 21-octies
1. E' annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è
comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
(1) Articolo inserito dall'articolo
14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ARTICOLO N.21 nonies
Annullamento d'ufficio (1)
Art. 21-nonies
1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo
21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È
fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed
entro un termine ragionevole.
(1)
Articolo inserito dall'articolo
14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO N.22
Definizioni e principi in materia di accesso (1) (A)
Art. 22.
1. Ai
fini del presente capo si intende:
a)
per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b)
per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c)
per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;
d)
per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad
uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e)
per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico
e i soggetti di diritto privato limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
2.
L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza (2).
3.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4.
Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto
previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in
materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
6. Il
diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha
l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di
accedere.
(1)
Articolo sostituito dall'articolo
15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con la
decorrenza indicata dall'articolo
23 della legge 15/2005 medesima. Vedi anche il D.P.R.
12 aprile 2006, n. 184.
(2) Comma
sostituito dall'articolo
10, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(A) In
riferimento al presente articolo vedi: Circolare
Inps 08 gennaio 2013, n. 4.
ARTICOLO N.23
Ambito di applicazione del diritto di
accesso (1) (2)
Art. 23.
1. Il
diritto di accesso di cui all'articolo
22 si esercita nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti
pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti
delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo
24.
(1)
Articolo sostituito dall'articolo
4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
(2)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lettera dd), della legge 11 febbraio 2005,
n. 15.
ARTICOLO N.24
Esclusione dal diritto di accesso (1)
Art. 24.
1. Il
diritto di accesso è escluso:
a)
per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge
24 ottobre 1977, n. 801 , e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b)
nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che
li regolano;
c)
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
d)
nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
2. Le
singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (2).
3.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad
un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
5. I
documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di
tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo
per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6.
Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo può
prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a)
quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione
possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e
alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento
alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b)
quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c)
quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale
e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento
alle tecniche investigative, alla identità delle fonti
di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d)
quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli
stessi soggetti cui si riferiscono;
e)
quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo
mandato.
7.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall' articolo
60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (3).
(1)
Articolo modificato dall’articolo
22, comma 1, lettera b), della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
dall’articolo
176, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
(2) Per
il regolamento recante l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto
d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del presente comma, vedi il D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143.
(3) Per
il regolamento di attuazione del presente articolo vedi il Comunicato
24 aprile 2008.
ARTICOLO N.25
Modalità
di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (1)
Art. 25.
1. Il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura.
2. La
richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3. Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e
nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere
motivati.
4.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell' articolo 24 , comma 4, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli
atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore
civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata
la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la
competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata
presso
5. Le
controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo (3).
[5-bis.
Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della
qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.] (4)
[6. Il
giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei
documenti richiesti.] (5)
(1)
Rubrica inserita dall’articolo
21, comma 1, lettera ee), della legge 11 febbraio
2005, n. 15.
(2) Comma
sostituito dall’articolo
15, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dall’articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente modificato dall’articolo
8, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(3) Comma
modificato dall’articolo
17, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15,
dall’articolo
3, comma 6-decies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e
successivamente sostituito, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo
3, comma 2, lettera c), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.
(4) Comma
aggiunto dall’articolo
17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo
4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.
(5) Comma
sostituito dall’articolo
17, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo
4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.
ARTICOLO N.26
Obbligo di pubblicazione (1)
Art. 26.
[ 1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dalla legge
11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione,
sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse. ] (2)
2.
Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'articolo
27 e, in generale, è data la massima
pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende
realizzata.
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lett. ff), della legge 11 febbraio 2005,
n. 15.
(2) Comma
abrogato dall'articolo
53, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33.
ARTICOLO N.27
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
(1)
Art. 27.
1. È
istituita presso
2.
2-bis.
3.
[ 4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al
comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.] (4)
5.
6.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i
documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di
Stato.
[
(1) Articolo
sostituito dall'articolo
18, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, l'articolo
1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Comma
modificato dall'articolo
47 bis, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) 3) e 4) del D.L. 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla Legge
9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma
inserito dall'articolo
47 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla Legge
9 agosto 2013, n. 98.
(4) Comma
abrogato dall'articolo
2, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. Vedi le ulteriori disposizioni di cui allarticolo 2 del medesimo D.P.R.
157/2007.
(5) Comma
abrogato dall'articolo
1, comma 2, del D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.
(6) A
norma dell'articolo
4, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
(7) Vedi
anche l'articolo
47 bis, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla Legge
9 agosto 2013, n. 98.
ARTICOLO N.28
Modifica dell'articolo 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.
Art. 28.
"Art.
15 ( Segreto d'ufficio ). -
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lett. gg), della legge 11 febbraio 2005,
n. 15.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO N.29
Ambito di applicazione della legge (1)
Art. 29.
1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della
presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente
capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.
Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e
25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis
si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche (2).
2. Le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla
presente legge.
2-bis.
Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente
legge concernenti gli obblighi per la pubblica
amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine
prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché
quelle relative alla durata massima dei procedimenti (3).
2-ter.
Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della
presente legge concernenti la dichiarazione di inizio
attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità
di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano (4).
2-quater.
Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di
loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate
ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli
ulteriori di tutela (5).
2-quinquies.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (6).
(1)
Articolo sostituito dall'articolo
19, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con la
decorrenza prevista dall'articolo
22 della medesima legge.
(2) Comma
sostituito dall'articolo
10, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(3) Comma
aggiunto dall'articolo
10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(4) Comma
aggiunto dall'articolo
10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69
e successivamente modificato dall' articolo
49, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(5) Comma
aggiunto dall'articolo
10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(6) Comma
aggiunto dall'articolo
10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69
ARTICOLO N.30
Atti di notorietà (1)
Art. 30.
2. È
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi
di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in
luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato.
(1)
Rubrica inserita dall'articolo
21, comma 1, lett. hh), della legge 11 febbraio 2005,
n. 15.
ARTICOLO N.31
Art. 31.
[ 1. Le norme
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.] (1)
(1)
Articolo abrogato dall'articolo
20, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.